Raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul decreto ministeriale che stabilisce per la Campagna viticola 2020-2021 i periodi entro i quali sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni in deroga al normale periodo di vendemmia. È fissato al 30 giugno il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica con le menzioni “passito”, “vin santo”, “vendemmia tardiva” oppure facciano ricorso ad uve appassite o stramature nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con sovrapressione. Per i vini senza denominazione di origine e indicazione geografica, quali i vini ottenuti da uve appassite o vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta o altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente in bucce, il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni è fissato al 30 giugno. Per il vino DO Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona”, infine, la data ultima per il procedimento è fissata al 31 agosto.
“Il decreto ottempera ad una specifica disposizione del Testo Unico sul vino – commenta il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate che ha partecipato all’odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni – Come ogni anno il Mipaaf individua con un proprio provvedimento, d’intesa con le Regioni, le tipologie di particolari vini per le quali possa essere consentitala fermentazione o la rifermentazione oltre il termine ultimo del 31 dicembre. Abbiamo sostanzialmente confermato le previsioni dei precedenti decreti ministeriali che hanno normato la materia in passato– conclude L’Abbate- dando continuità al lavoro portato avanti dal Ministero delle Politiche Agricole a tutela delle produzioni di qualità del nostro Paese“.
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