La denuncia di rimanenza e la dichiarazione delle scorte al 31 agosto deve essere presentata ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Risi e della normativa comunitaria vigente, anche se il quantitativo di riso detenuto è pari a zero.
Non devono presentare la denuncia i risicoltori che hanno già presentato la comunicazione di fine vendita.
Sul proprio sito internet l’Ente nazionale risi precisa le modalità di presentazione per i risicoltori che non hanno presentato la comunicazione di fine vendita e associazioni di produttori e per le riserie, pilerie e commercianti.
Per entrambe le categoria la scadenza di presentazione della denuncia è il 30 settembre.
Tutti i dettagli sul sito dell’Ente Risi al link: https://bit.ly/3t5XPy8
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