LE NUOVE REGOLE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA

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E’ stata approvata dal Consiglio regionale lombardo la nuova legge regionale riguardante l’attività degli agriturismi. Il testo prevede un riconoscimento della multifunzionalità dell’impresa agrituristica lombarda, una maggiore connessione con il territorio grazie all’innalzamento della soglia minima di prodotti locali e una sburocratizzazione del sistema.

In tavola:

– aumento dal 30 al 35% (30% in montagna) della percentuale dei prodotti propri aziendali al fine di una maggiore qualificazione dell’offerta aziendale e lombarda;

– estensione all’80% dell’apporto complessivo dei prodotti propri e del territorio regionale con la conseguente riduzione dal 30% al 20% della percentuale di prodotti acquistati dalla grande distribuzione;

– valorizzazione di vini e pesci lombardi attraverso l’introduzione del divieto di utilizzo di prodotti ittici di provenienza marina e dei vini provenienti da altre Regioni, fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica.

– estensione a tutto il territorio regionale della “zona” da cui l’azienda può approvvigionarsi;

– utilizzo delle carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale;

– consentita per 20 giornate all’anno la ristorazione al di fuori delle strutture aziendali;

– aumento da 40 a 45 dei pasti somministrabili dalle strutture «familiari»; – consentita la cumulabilità annuale dei pasti;

– introdotto per le colazioni il limite del 40% complessivo tra i prodotti di origine propria e del territorio. Ospiti:

– aumento da 60 a 100 dei posti letto valorizzando e sviluppando l’ospitalità offerta dalle strutture agricole.

Fabbricati:

– introdotto il limite temporale di 3 anni di esistenza del fabbricato agricolo da impiegare nell’attività;

– introdotta la possibilità di ampliare la struttura nella misura massima del 10% della superficie lorda di pavimento destinata ad uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione;

– impiego degli edifici rurali indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Sanzioni:

– Riscritto l’intero articolo sulle sanzioni per meglio individuare le fattispecie sanzionate nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle sanzioni stesse prevedendo al contempo le casistiche relative alla particolare gravità delle violazioni contestate.

Enoturismo:

– Introdotta l’attività enoturistica recentemente definita dalla legge n. 205/2017 e dal decreto ministeriale 12 marzo 2019.

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