Con la sentenza n. 247/2019 del 19/03/2019 il TAR Lombardia rende nulla la nota della DG Agricoltura prot. n. M1.2017.0033197 del 7 marzo 2017, la quale escludeva l’assegnazione di carburante ad accisa agevolata a favore delle aziende agricole per le lavorazioni agromeccaniche effettuate per conto terzi in rapporto di connessione con le attività agricole prevalenti.
Tale esclusione era conseguente ad una assurda interpretazione della norma nazionale di riferimento, il DM 14 dicembre 2001 n. 454, che vedeva le sole aziende agromeccaniche artigiane quali legittime beneficiare dell’agevolazione.
Del tutto diversa l’interpretazione della norma data dal TAR il quale, considerando evidentemente discriminatoria e, pertanto, illegittima tale distinzione, ha annullato gli effetti della nota regionale.
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