Decreto Natale: nuovo contributo a fondo perduto per l’agriturismo con ristorazione

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Nel Decreto Natale, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 dicembre sono previsti nuovi contributi a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione, tra cui gli agriturismi che svolgono servizio di ristorazione.

In particolare all’articolo 2  è stabilito: “Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020″.

Tra i codici ateco in questione rientrano: 561011 – Ristorazione con somministrazione, 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole, 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, 561042 – Ristorazione ambulante, 561050 – Ristorazione su treni e navi, 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Al secondo comma lo stesso decreto prevede che  “Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari al contributo già erogato ai sensi del Decreto Rilancio. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000”.

Riguardo agli spostamenti lo stesso provvedimento prevede che

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);

–       nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,

–       durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Il provvedimento completo è consultabile al link:  

https://bit.ly/2KsMkyJ

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