Il regolamento Tari che disciplina la classificazione delle utenze non domestiche con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti non può equiparare gli agriturismi agli alberghi, includendoli nella stessa categoria di attività e applicando la medesima tariffa. È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1162/2019, secondo cui per le sue caratteristiche l’agriturismo è un’attività economica a sé, che non può essere presuntivamente ricondotta all’attività alberghiera. L’agriturismo è finalizzato dalla legge all’obiettivo di recupero di un patrimonio edilizio, funzione che in sé comporta oneri aggiuntivi e particolari a differenza di quella alberghiera.
Secondo il Consiglio di Stato ci sono peraltro specifiche caratteristiche riconosciute dalla normativa che fanno dell’agriturismo un’attività economica a sé, contro la presunzione che la assimila all’attività alberghiera.
In particolare quanto alle finalità dell’impresa, all’art. 1 della l. n. 96 del 2006, l’agriturismo è consideratao specificazione dell’attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, da cui lo dividono finalità e regime.
Dal punto di vista generale tributario, l’attività agrituristica ha inoltre una condizione speciale agevolata prevista dall’art. 7 , comma 2, della stessa l. n. 96 del 2006 secondo cui “Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia… comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali previste in favore dell’agriturismo dalla legge 413/1991, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo”.
La differenziazione di condizione amministrativa e fiscale rispecchia dunque una differenziazione economica e funzionale che secondo il Consiglio di Stato invalida l’equiparazione delle tariffe Tari tra agriturismo e albergo.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza n. 77/2018 del Tar dell’Umbria che aveva sua volta aveva sancito la necessità di una differenziazione delle tariffe, rientrando l’agriturismo nell’attività agricola, l’albergo in quella commerciale.
I giudici non hanno comunque messo in discussione la classificazione dei rifiuti prodotti dagli agriturismo, correttamente considerati “utenze non domestiche” come gli alberghi, quanto la tariffa unica. Su queste basi la delibera del Comune di Corciano che aveva assimilato le tariffe ai fini Tari di agriturismi e alberghi è stata ritenuta illegittima.
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