Con la circolare n. 18 del 6 febbraio 2019, l’Inps ricorda che, entro il 25 febbraio, devono essere trasmessi all’Istituto, da parte delle aziende cha ricadono nelle aree colpite da eventi calamitosi, gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il riconoscimento in loro favore della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 21, co. 6 della legge 223/1991.
La norma prevede che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, sia riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle riconosciute nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di un bonus contributivo che consente loro di non perdere ai fini assicurativi le giornate non lavorate nell’anno a causa di calamità naturali.
E’ necessario che il lavoratore sia stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto che esso non sia più collegato alla residenza del lavoratore nei territori colpiti da calamità, bensì sia riferito alle aziende operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche inserite nel Piano assicurativo.
La trasmissione avviene per via telematica oppure, se riguarda compartecipanti familiari o piccoli coloni, con modalità cartacea utilizzando il modello allegato alla circolare. Gli elenchi dei braccianti agricoli saranno resi pubblici entro il prossimo 31 marzo mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto.
Gli uffici di Cia Est Lombardia sono disponibili ad assistere gli associati in questi adempimenti.
La circolare Inps è consultabile al link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2018%20del%2006-02-2019.htm
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