È stata pubblicata lo scorso 12 aprile la circolare Inps n.56 con la quale vengono indicate le procedure con cui i datori di lavoro possono presentare l’istanza per accedere all’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo semestre 2020.
Si tratta delle misure adottate per favorire il rilancio delle imprese colpite dall’emergenza Covid 19.
L’agevolazione interessa le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, itticoltura, pesca e acquacoltura.
L’Inps precisa che, per ottenere l’esonero, è sufficiente che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, sia riconducibile ad un codice ATECO indicato dai decreti ministeriali.
In tal caso la misura viene riconosciuta per la contribuzione dell’intera posizione contributiva dell’azienda, non solo per quella che rientra nei codici. L’esonero è riconosciuto per la contribuzione carico dei datori di lavoro relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato.
Le domande possono essere presentate entro il 12 maggio 2021.
Consulta la circolare al link:
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