Entro l’1 ottobre 2020 tutte le imprese individuali o costituite in forma societaria devono iscrivere al registro imprese il proprio domicilio digitale, che corrisponde all’indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo è prescritto dall’art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazione).
L’iscrizione dell’indirizzo Pec al Registro imprese o le sue eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le imprese che già hanno provveduto all’adempimento non devono comunicare nulla, purché l’indirizzo Pec risulti valido, attivo e nella loro esclusiva disponibilità.
Per verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro imprese, si può consultare la visura dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal “cassetto digitale dell’imprenditore” cui si accede con Spid o Cns, oppure cercare l’impresa su www.registroimprese.it, nella sezione di ricerca indirizzo Pec.
Per coloro che non regolarizzeranno la propria posizione entro il 1° ottobre, la normativa prevede una sanzione amministrativa.
In particolare:
– per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
– per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.
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