Le ultime ordinanze di Regione Lombardia che introducono nuove per la prevenzione e gestione dell’emergenza Coronavurus sono state emesse in data 21 marzo (n. 514) e 22 marzo 2020 (n. 515). Quest’ultima integra e modifica la precedente.
Le disposizioni sono in vigore fino al 15/04/2020.
Questa la sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo: divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro; sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali; sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti; chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
Per quanto riguarda gli agriturismi è disposta la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza.
In particolare l’ordinanza 515 del 22 marzo 2020 prevede:
“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa”.
Regione Lombardia raccomanda inoltre di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine. I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Lascia un commento