Con sentenza n. 7504/2019 il Consiglio di Stato ha bocciato il vincolo obbligato di adesione alla Coldiretti, previsto all’articolo 6 dello statuto di Agrimercato Mantova, per la partecipazione al mercato contadino di vendita diretta del Lungorio.
La decisione avviene a seguito del ricorso in appello presentato dal Consorzio agrituristico mantovano con il sostegno di Cia – Est Lombardia e di Confagricoltura Mantova.
“Siamo felici per la conclusione”, ha commentato il Direttore di Cia Est Lombardia Paolo Conti. “Non è passata la linea del monopolio, la libertà di scelta è giustizia“.
“Risposta positiva nel rispetto delle regole”, ha aggiunto Luigi Panarelli, Presidente di Cia Est Lombardia, “speriamo non diventi di modo ricorrere alla magistratura per il rispetto della pluralità. Il mondo agricolo ha bisogno di unitarietà e non di divisione“.
La vicenda aveva avuto inizio nel marzo 2018 quando il Comune di Mantova approvò l’Avviso Pubblico della Procedura per l’affidamento triennale della gestione di alcune aree destinate ai mercati contadini.
Ad aggiudicarsi la gestione era stato Agrimercato Mantova (che fa riferimento a Coldiretti), motivo per cui il Consorzio Agrituristico Mantovano, che aveva fino ad allora gestito i mercati e aveva
partecipato alla gara perdendola per 2 punti, aveva dovuto traslocare a Borgochiesanuova.
Il Consorzio Agrituristico Mantovano presentava però ricorso al Tar contro l’aggiudicazione, rilevando alcune irregolarità, a suo giudizio, nelle procedure.
La sentenza di primo grado (febbraio 2019) aveva dato ragione al Comune di Mantova e ad Agrimercato.
Ora il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto definendo verso la fine della sentenza, dopo una lunga e dettagliata spiegazione delle motivazioni giuridiche, come “la stessa ammissione alla gara di Agrimercato Mantova costituisca autonomamente un’illegittimità che si ripercuote inevitabilmente sull’aggiudicazione”.
In particolare il Consiglio di Stato sottolinea “che tra le norme di gara e le norme private di Agrimercato Mantova vi è una diretta incompatibilità poiché l’associazione alla Coldiretti è imposta a tutti gli associati intenzionati a svolgere attività come quella messa a concorso dal comune di Mantova, al pari della necessaria sottoposizione dei fascicoli e contabilità aziendale ad Impresa Verde, struttura di emanazione di Coldiretti finalizzata all’assistenza fiscale e contabile degli associati, dunque una conferma dei legami con la massima associazione imprenditorial-sindacale dell’attività agricola italiana suggellata tra l’altro dalla sede legale ed amministrativa di Agrimercato Mantova presso la Federazione provinciale Coldiretti della stessa città. Questa sezione”, prosegue il Consiglio di Stato, “ha affermato che le associazioni rappresentative di interessi collettivi tutelano con il proprio intervento l’interesse comune a tutti gli associati e non le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non possono configurarsi conflitti interni all’associazione…”, …”quindi non è ipotizzabile l’azione di una associazione con simili vincoli laddove deve avere valore la garanzia della libera ammissione al mercato senza vincoli di appartenenza ad organizzazioni o associazioni del settore agricolo. Né tantomeno sussistono norme o principi non scritti sul fatto che tali regole stringenti vengano a cadere nel caso di incompatibilità con i requisiti di partecipazione ad una gara”.
Si tratterà ora di vedere gli effetti che questa sentenza produrrà sui numerosissimi mercati contadini disseminati su tutto il territorio nazionale. Moltissimi di questi sono infatti a bandiera Coldiretti ed è presumibile che l’adesione alla stessa sia condizione necessaria per l’ammissione delle aziende agricole ai mercati.
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