“L’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una Denominazione d’origine protetta (Dop) può costituire un’evocazione illegittima di quest’ultima”. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, precisando che “l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima”.
In buona sostanza la Corte considera che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi. La Corte rileva, anzitutto, che il regolamento prevede una protezione delle denominazioni registrate contro «qualsiasi evocazione», e che l’utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un elemento figurativo. Il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione. La Corte aggiunge che l’obiettivo di garantire che il consumatore disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile sull’origine del prodotto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un’evocazione per mezzo di segni figurativi. Spetterà al giudice nazionale valutare, in concreto, se i segni figurativi in questione siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata.
Tutti i dettagli al link:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190055it.pdf
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